
CONTE: «IN DUE SETTIMANE TUTTE LE REGIONI GIALLE MA NON VA ABBASSATA LA GUARDIA»
3 Dicembre 2020Il Premier Conte ha illustrato i contenuti della stretta sul Natale decisa ieri sera. Un provvedimento già pubblicato in Gazzetta (che riportiamo sotto) e che ha visto diverse Regioni storcere il naso.
Per quanto riguarda la Campania è attesa la valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità che venerdì dovrebbe passare la Regione in una fascia di rischio più bassa (arancione o gialla), il provvedimento dovrebbe entrare in vigore da domenica.
A prescindere, Conte ha confermato che nel giro di quindici giorni ci saranno allentamenti. Ma proprio per questo e per sconiugare una terza ondata sono state previste misure restrittive dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021.
«Abbiamo riporato l’Rt a 0,91, c’è un calo di accessi ai pronto soccorsi, continuando così nel giro di due settimane, vicino alle feste, tutte le Regioni saranno gialle».. Il premier ha poi riassunto i contenuti principali del Dpcm ricordando che «a Natale, Santo Stefano e primo gennaio anche vietati gli spostamenti da un comune all’altro». Ha precisato che «in un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo una forte raccomandazione» e la raccomandazione è quella di «non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni» del Natale e Capodanno. «La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani» ha messo in guardia Conte. Il premier ha poi affrontato i temi caldi che in questi giorni fanno fibrillare la maggioranza. Primo fra tutti il Mes. «Il Mes è un processo riformatore che va avanti da un anno e mezzo – ha gettato acqua sul fuoco Conte – non c’è da decidere se si attiverà o meno in Mes ma farò comunicazioni in Parlamento per spiegare quali temi affronterò al Consiglio Ue. Condividerò tutti i passaggi con le forze di maggioranza. Non drammatizzare i passaggi: le forze di maggioranza ci sono, ci sono state e ci saranno». Poi il recovery Plan: lunedì ci sarà il consiglio dei ministri per l’ok alla governace.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti festivita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni». 2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti. 3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.